VISURE CATASTALI - I.C.I. - I.M.U.

Verifica di immobili ai fini ICI

Lo Studiomirano si occupa di:
- verifiche e conteggi I.C.I. Imposta comunali immobili e I.M.U. Imposta municipale propria
- verifiche e controlli in merito ad attribuzione rendite catastali
- ricorsi contro avvisi di accertamento I.C.I. e I.M.U. e attribuzione rendite catastali, anche in Commissione Tributaria
- presentazione richiesta autotutela presso l'Agenzia del Territorio

Si offre inoltre tutta una serie di servizi catastali


In merito si riporta poi quanto segue, che non ha l'intento di insegnarvi a calcolare l'I.C.I., ma affronta in modo semplice i concetti di visura catastale e rendita catastale e fornisce alcune informazioni basilari in merito.


VISURE CATASTALI

Molti di voi si saranno trovati di fronte le "visure catastali" che riportano questa famosa "rendita". Vediamo in breve come va letta una visura catastale.
Va premesso che una visura catastale può essere richiesta in diverse modalità e con diverse opzioni, prenderemo in considerazioni gli elementi che compaiono in una visura catastale storica, che è una delle più complete in quanto a dati riportati. I concetti sono comunque simili anche per gli altri tipi di visure.

In una visura storica possiamo trovare i seguenti dati:
- data e ora in cui è stata effettuata la visura
- tipo della visura, in questo caso, appunto, storica
- numero della visura e numero di pagine
- identificativi catastali dell'unità immobiliare (comune, sezione, foglio, particella, subalterno)
- in ordine cronologico tutti gli intestati che nel tempo hanno goduto di diritti reali sull'unità immobiliare con il tipo e la quota di diritto posseduto. E' presente anche un "derivanti da" che indica di solito in base a quale atto tali intestati sono diventati titolari del diritto. Vi ricordo che le visure presso il catasto non danno certezza dei diritti reali.
- in ordine cronologico la situazione dell'unità immobiliare nel tempo. In particolare, per ogni variazione che ha subito nel tempo l'unità immobiliare, vengono indicati:
- identificativi catastali
- dati del classamento
- da cosa deriva la situazione dell'unità immobiliare
- l'indirizzo dell'unità immobiliare e i piani
- eventuali annotazioni

Alcune considerazioni sui dati del classamento:
- categoria: indica la categoria in cui ricade l'unità immobiliare - vedi approfondimento in merito
- classe: all'interno di ogni categoria possono esseri presenti più classi, a parità di categoria una classe più alta indica una rendita unitaria più elevata (questo nel solo catasto fabbricati)
- consistenza catastale: può essere indicata in vani, mq., mc., a seconda della categoria della vostra unità immobiliare. Ad esempio se la vostra unità immobiliare è una casa di civile abitazione, troverete la consistenza indicata in vani, se è un garage troverete la consistenza indicata in mq
- superficie catastale: indica la superficie dell'unità immobiliare calcolata secondo norme specifiche
- rendita: è la rendita della vostra unità immobiliare. Per le categorie A, B e C e' calcolata moltiplicando la consistenza della vostra unità immobiliare per il valore unitario dell'unità di consistenza. Esempio: una abitazione di categoria A2, classe 2, di 6 vani, in un comune dove per la categoria A2 classe 2 è prevista un rendita di 50 euro a vano, avrà una rendita di 6 vani x 50 euro/vano = 300 euro.

CALCOLO ICI

In materia di calcolo dell'I.C.I. e di versamento dell'imposta dovuta, si sono susseguiti nel tempo molteplici provvedimenti, tra cui trovo interessante segnalare l'art. 18 c.1 della L. 388/2000 (finanziaria 2001):
1. All'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recente la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. i soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".

Altri provvedimenti, facilmente rintracciabili in rete, sono stati emanati nel tempo a parziale modifica della materia, tra l'altro trattata anche nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), anche essa facilmente rintracciabile in rete.
Inoltre il D.L. 223/2006 anticipa le date di pagamento rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre. L'arrotondamento va ora fatto all'euro (vedi comma 166 legge finanziaria).
Si ricorda infine che per abitazione principale si intende fino a prova contraria quella di residenza anagrafica.



A giugno 2008 si segnalano nuove importanti novità in materia ICI, in particolare il D.L. 93 del 27 maggio 2008 introduce l'esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Ulteriori precisazioni nella risoluzione N.12/DF del 5 giugno 2008: " Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo."

Dal 2012 viene introdotta l' IMU. Alcuni chiarimenti nella circolare 3/DF del 18 maggio 2012